“Dura lex sed lex”: il ricatto amoroso è reato! All’amante è vietato…
L’era dei ricatti amorosi rischia di cessare del tutto. A dichiararlo una sentenza della Corte di Cassazione (n° 28493 del 3 luglio 2015, sezione Penale I) che ha condannato una donna per molestie, reato previsto dall’art. 660 del codice penale, poiché ha raccontato alla moglie dell’ex amante, nel corso di tre conversazioni telefoniche, le scappatelle del marito. Il reato risulta ascrivibile non tanto per la rivelazione in sé, quanto per il fastidio arrecato alla destinataria delle telefonate. Anche se la donna tradita non ha minimamente interrotto le comunicazioni e si è limitata ad ascoltare quanto le è stato riferito, ciò non è inteso dalla Corte come accondiscendenza ad ascoltare bensì come logica condizione di chi vuole sapere in merito ad una situazione che la riguarda così da vicino. Il comportamento è risultato aggravato dal fatto che le comunicazioni erano in forma anonima, quindi volutamente atte a disturbare e molestare la moglie. Quindi vendicarsi dell’amante che si è stancato può rivelarsi un’arma a doppio taglio, in quanto le rivelazioni non devono necessariamente riguardare la relazione avuta con chi riferisce, ma anche eventuali altre scappatelle a scopo denigratorio della persona atte a “distruggergli l’esistenza”.