“Dura lex sed lex”: vendicarsi dell’autovelox ora è possibile…
L’autovelox è, senza dubbio, lo strumento più temuto dagli automobilisti in quanto portatore di sanzioni piuttosto copiose causate dall’eccesso di velocità. La migliore soluzione per non subirne gli effetti è quella di guidare rispettando i limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale ma, in caso contrario, qualora si sia ecceduto sull’acceleratore, occorre guardare il verbale ricevuto con attenzione. Una recente sentenza “creativa” della Corte Costituzionale, la 113 del 2015, ha infatti dato l’input a numerose contestazioni provenienti proprio da sanzioni emesse a seguito dell’uso dell’autovelox, stabilendo che è incostituzionale il Codice della strada nella parte in cui “non prevede l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche e taratura i sistemi di controllo elettronico della velocità dei veicoli”. Infatti tali dispositivi necessitano di un corretto e periodico controllo che se non eseguito determina l’illegittimità del verbale prodotto. Un limite però c’è. La sentenza in questione si applica solo per quei dispositivi che sono “impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale”, ossia su quelli che vengono utilizzati dalle pattuglie e spostati da un posto all’altro, mentre per le postazioni fisse era già previsto il loro controllo e taratura periodica. Quindi come verificare se, in caso di verbale da autovelox, esso sia illegittimo o no? Se “non riporta la data di revisione dello strumento di rilevazione” il verbale di eccesso di velocità è illegittimo, ma qualora lo riportasse, considerando che la verifica deve avvenire con cadenza annuale, occorre chiedere l’accesso agli atti amministrativi per verificare l’effettiva avvenuta taratura sottolineando nella richiesta che essa è strumentale ai fini della tutela dei propri diritti, per evitare che i termini per impugnare la multa, previsti in 30 giorni, scadano in quanto coincidenti con quelli di risposta dell’amministrazione in caso di richiesta di accesso agli atti.