“Dura lex sed lex”: quando le telecamere di sorveglianza violano la privacy
La sicurezza è diventata oggi sempre più importante, facendo registrare un aumento ragguardevole delle installazioni di sistemi che permettono di proteggere le abitazioni, in supporto alle tradizionali centraline d’allarme. Se prima erano principalmente aziende ed attività commerciali a richiedere impianti di video sorveglianza completi ed efficienti, adesso sono le famiglie che sentono il bisogno di difendere il loro bene più prezioso: la casa. Questo fenomeno ha però messo in contrapposizione la necessità della tutela del bene materiale da quello relativo alla riservatezza. Installare videocamere è consentito secondo gli usi strettamente previsti dalla legge, così come si è espresso il garante della privacy. Il codice sulla privacy, entrato in vigore il 1° gennaio del 2004, è stato integrato nell’aprile dello stesso anno con un provvedimento che stabilisce:
– l’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire;
– gli impianti di video sorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure risultano insufficienti o inattuabili;
– l’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo;
– i cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a video sorveglianza.
In sintesi, se è consentito l’utilizzo di apparecchi di video sorveglianza per riprendere le parti di esclusiva proprietà, non è altrettanto lecito se queste sono posizionate in modo da andare oltre i limiti spaziali imposti. Ciò è stato rilevato in un recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 12139 depositata l’11 giugno del 2015, in cui si evince che è legittimo installare una telecamera davanti alla propria abitazione, non lo è se questa non si limita agli spazi di stretta proprietà dell’installante, ma riprende parte della proprietà altrui. In questa circostanza si tratta di violazione della privacy. Irrilevante è che l’obiettivo sia puntato verso la strada, oggetto di servitù di passaggio o ad essere inquadrati siano soltanto gli arti inferiori di coloro che la percorrono. Pertanto per evitare di dover rimuovere le apparecchiature e riposizionarle diversamente, ma altresì per non correre il rischio di subire un giudizio che costringa anche il rimborso delle spese processuali è preferibile limitarsi al monitoraggio degli spazi propri.