“Dura lex sed lex”: spiare il telefono del partner è un reato di rapina
Impossessarsi del telefonino altrui per visionarne i messaggi contenuti rasenta il reato di rapina. Attraverso questa decisione, la Corte di Cassazione, con sentenza 11467 del 10 marzo 2015, ha integrato il delitto di rapina nella condotta di un uomo che, dopo aver sottratto il cellulare alla ex fidanzata, ne ha fatto leggere i messaggi al di lei padre a testimonianza del tradimento della donna con un altro uomo. La Suprema Corte, trascendendo dal dolo specifico previsto dall’art. 628 del codice penale, ha evidenziato che il concetto di “ingiusto profitto” (in relazione all’imputabilità per rapina) è ravvisabile con qualsiasi utilità, anche solo di natura morale che il soggetto desidera ottenere, derivante dall’impossessamento con violenza o minaccia su cosa mobile altrui. “La pretesa dell’agente di ‘perquisire’ il telefono della ex fidanzata alla ricerca di messaggi – dal suo punto di vista – compromettenti, assume i caratteri dell’ingiustizia manifesta perché tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna” come afferma la Corte di Cassazione. In ambito giurisprudenziale, quindi, è ravvisabile il delitto di rapina anche quando l’agente ha agito con lo scopo di vendicarsi o umiliare la persona, a prescindere da qualsiasi profitto economico- patrimoniale. Che l’utilità sia temporanea o meno poco importa, la sottrazione stessa con violenza o minaccia configura il reato di rapina. Per questo, prima di decidere di curiosare fra i messaggi privati del partner è meglio riflettere se è preferibile rischiare una pena, detentiva e pecuniaria, per soddisfare un proprio sospetto, o chiarire dialogando col diretto interessato.