“Dura lex sed lex”: da oggi entra in vigore la legge sul ‘divorzio breve’
Da oggi, 26 maggio, parte la rubrica “Dura lex sed lex”, nella quale settimanalmente verranno affrontati temi di natura prettamente giuridica, a partire da quelle riforme normative che incidono in modo rilevante sulla nostra quotidianità e nei rapporti sociali.
Il primo argomento di questa settimana è proprio l’entrata in vigore della legge sul “Divorzio breve”, già pubblicata in Gazzetta ufficiale come legge 55 del 2015. Essa si inserisce direttamente sulla disciplina della separazione e del divorzio riducendone di molto i tempi, completando un percorso normativo già intrapreso con la L. 162 del 2014 che mirava ad aggirare il procedimento di fronte al giudice attraverso due tipi di procedure: la negoziazione assistita da avvocati e la negoziazione davanti al Sindaco. La negoziazione assistita prevede che gli avvocati delle parti analizzino con i propri clienti la situazione e si confrontino tra loro per trovare un accordo, senza che le parti abbiano un confronto diretto. Vi si potrà ricorrere in caso di separazione e divorzi e modifica delle precedenti condizioni, anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. Mentre la negoziazione davanti al sindaco prevede che marito e moglie possano comparire davanti al Sindaco, in quanto ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui e’ stato trascritto l’atto di matrimonio e concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Ciò è reso possibile in presenza di determinate condizioni: la coppia deve essere d’accordo sulle condizioni della separazione; non ci devono essere figli minori, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; l’accordo non deve contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Tranne che per l’accordo sulla modifica delle condizioni di separazione e divorzio, per le altre ipotesi è previsto un doppio passaggio. Infatti le parti dovranno recarsi nuovamente davanti al Sindaco, non prima di 30 giorni dal primo incontro, per confermare la loro scelta, altrimenti la decisione perde valore. La nuova legge 55 del 2015 riduce nettamente il tempo di separazione tra i coniugi ai fini del divorzio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Precedentemente erano previsti tre anni, oggi bastano dodici mesi che decorrono dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, se si è giunti alla separazione con giudizio contenzioso, e sei mesi se la separazione è stata consensuale. La domanda di divorzio, sia giudiziale che congiunta, acquista maggiore celerità se la separazione avviene consensualmente. Inoltre la comunione tra i coniugi si scioglie nello stesso momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, quindi con la sottoscrizione del processo di separazione, dopo l’avvenuta omologazione. Il testo approvato mantiene la suddivisione in due fasi (separazione e divorzio), non essendo stata approvata la norma su quello che veniva definito il “divorzio lampo”. Un vero e proprio passo avanti se si considera che l’Italia si poneva come fanalino di coda rispetto ad altri Paesi dove, da tempo, si prevedono termini concernenti la cessazione del vincolo matrimoniale molto snelli e celeri. Dal 26 maggio 2015 è, quindi, possibile fruire di tale legge con l’applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale, anche per quei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. Le regole saranno valide anche per le separazioni personali pendenti al 26 maggio 2015.