Fare Ambiente, tutto ciò che è necessario sapere sull’istituzione della TARES: la guida completa
Con mille scadenze in arrivo, è meglio vederci chiaro. Grazie alla collaborazione di Fare Ambiente, vi illustriamo ciò che prevede l’introduzione della Tares (il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). Si tratta di un vademecum utile a conoscere soprattutto i diritti delle famiglie di fronte all’imposizione fiscale operata dallo Stato. Non tralasciare i particolari, tornerà utile per pagare il “giusto” e ricevere in cambio gli adeguati servizi. Fare Ambiente, come sempre, si schiera dalla parte del cittadino.
In base al d.l. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, seppure numerose indicazioni – sui criteri per la determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento, nonché le sanzioni – sono contenute nel decreto stesso.
Il d.l. 102/2013 introduce altre disposizioni in materia di TARES relative al 2013. (clicca sulle foto per INGRANDIRE)
[1] L’azione dei Comuni è “sussidiaria” rispetto a quella dei privati, singoli e associati, nel senso che i Municipi possono legittimamente intervenire nel contesto sociale se sono in grado di svolgere in modo più efficiente e con risultati più efficaci rispetto alla libera iniziativa privata, ancorché regolamentata, talune funzioni amministrative.
[2] Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile.
[3] A fronte di tale maggiorazione standard è prevista una riduzione di pari importo delle somme assegnate ai Comuni sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sulFondo perequativo, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sicilia e della Sardegna. Per le restanti autonomie, il decreto rimanda all’applicazione delle procedure previste all’articolo 27 della legge 42/2009, prevedendo che fino alla conclusione di tali procedure venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza di tali Regioni e Province autonome.
[4] La disciplina concerne tra l’altro:
– la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
– la disciplina delle riduzioni tariffarie,
– la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
– l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta,
– i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
tratto dal sito www.federalismo.sspa.it