Licciardi commenta la sentenza del giudice sul suo licenziamento dalla Cgil: “Ingiusta e incresciosa”
“In data 2 agosto 2013 il Tribunale di Ragusa, in persona del giudice del lavoro Dott. Claudia Catalano, ha pronunciato la seguente sentenza non definitiva sulla controversia di cui all’oggetto. Premetto il mio totale rispetto verso la sentenza, nulla pero’ mi vieta, in uno stato di diritto, di esprimere le mie prime valutazioni sul merito della stessa; non gia’ sotto il profilo meramente personale, ma esclusivamente sulla base degli oggettivi supporti documentali prodotti in giudizio e purtroppo, stranamente e incredibilmente, non tenuti in nessuna considerazione dal giudicante adito, che nel dispositivo della sentenza dichiara che:
1) dichiara legittimo il licenziamento irrogato a Romina Licciardi;
2) rigetta ogni domanda risarcitoria conseguente alla dedotta illegittimita’ del licenziamento;
3) rigetta ogni ulteriore pretesa di risarcimento dei danni;
4) dichiara che Licciardi Romina ha lavorato alle dipendenze della Cgil di Ragusa dal 1.10.1998;
5) condanna la Cgil di Ragusa a regolarizzare sotto il profilo previdenziale e assistenziale il dedotto rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1998 ed il 1 marzo del 2000;
6) dichiara che Romina Lcciadi ha diritto all’indennita’ sostitutiva delle ferie non godute in relazione a giorni 6 per l’anno 1998 e giorni 14 per ciascuno dei successivi anni;
7) dichiara il diritto di Romina Licciardi a percepire i ratei di TFR maturati con riferimento al periodo compreso tra il 1 ottobre 1998 e il 1 marzo 2000;
8) rigetta la domanda avente per oggetto il pagamento di differenze retributive riferite all’inquadramento contrattuale;
9) rigetta la domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive riferite all’orario di lavoro di lavoro osservato;
10) dispone sulla prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Cio’ premesso e’ subito opportuno entrare nel merito del dispositivo evidenziandone la totale carenza di approfondimento giuridico e legislativo attinente le singole domande, nonche’ la evidente pretestuosita’ del rigetto delle stesse. Infatti il Giudice ammette esplicitamente che la sottoscritta, alla luce delle prove testimoniali acquisite al dibattimento, “abbia subito l’approccio sessuale” pur tuttavia dichiara che: “deve considerarsi destituito di ogni fondamento probatorio il fatto che la Licciardi sia stata vittima di un disegno comportamentale persecutorio”. Tale affermazione non tiene minimamente in considerazione, omettendola completamente, la prova centrale e documentale di tutto il giudizio e cioe’ che qualche mese prima del mio licenziamento, all’interno delle dimissioni che mi sono state sottoposte dalla Cgil, era scritto testualmente dalla parte datoriale che “la Licciardi rinuncia altresi’ a qualunque azione, anche solo potenziale, contro dirigenti, incaricati, funzionari dell’organizzazione circa i rapporti ed i comportamenti personali tenuti da questi ultimi nei confronti della lavoratrice”. Incredibilmente il giudice donna, Dott.ssa Catalano, omette di esprimersi sulla prova principe del processo che di fatto evidenzia la volonta’ persecutoria della Cgil ai miei danni al punto tale da richiedere le mie dimissioni: perché? Perché di questo aspetto centrale e determinante non c’e’ traccia alcuna nella sentenza della Dott.ssa Catalano, pur essendo il documento con cui la Cgil, prima del mio licenziamento, mi chiede le dimissioni dal rapporto di lavoro e tale documento con tutto il suo contenuto (sic…) risulta essere regolarmente depositato in giudizio? E poi ancora, non essendo, secondo il Giudice donna Dott.ssa Catalano, la prova del disegno persecutorio, l’eventuale “giusta causa del del mio licenziamento” va ricercata al’interno degli addebiti disciplinari adottati nei miei confronti”. Rispetto a cio’ la Dott.ssa Catalano assume che “i fatti ascritti alla Licciardi abbiano reso legittimo il recesso datoriale, trattandosi di comportamenti che, complessivamente valutati, assumono rilevanza determinate ai fini del venir meno del rapporto fiduciario e cio’ con particolare riferimento, da un lato, alle informazioni in qualche modo “denigratorie” nei confronti della Cgil fornite dalla ricorrente agli organi di stampa e, dall’altro, alla (non contestata) circostanza che la Licciardi abbia ripreso a fruire della retribuzione operando ancora quale consigliera di parita’ in regime di prorogatio (con correlata percezione della relativa indennita’). Queste le motivazioni addotte dalla Catalano sulla legittimita’ del recesso datoriale. Sul punto bastano due semplici elementi di prova acquisiti al giudizio ed anche in questo caso, stranamente (ma e’ un eufemismo) sottaciuti dal Giudicante nelle motivazioni:
1) le informazioni considerate dal giudice, “in qualche modo denigratorie”…. sic (ma non meglio specificate in sentenza) che io avrei fatto alla stampa nei confronti della Cgil semplicemente consistono nell’aver consegnato alla stampa stessa in data 06.02.2010 (sono testimoni tutti gli organi di informazione) proprio la lettera con la quale la CGIL di Ragusa mi chiedeva le dimissioni con il particolare contenuto di cui ho gia’ riferito nonche’ il fatto di avere riferito di esser stata molestata nel mio posto di lavoro (fatto quest’ultimo accertato per stessa ammissione del giudice in sentenza alla luce delle prove testimoniali acquisite al dibattimento). Mi sia permessa una semplice considerazione piena di amarezza e rabbia per me e per tutte le donne vittime di molestie nei posti di lavoro: la giudice donna Catalano considera giusta causa di licenziamento il fatto di avere pubblicamente denunciato di essere stata molestata sul posto di lavoro e per di piu’ di averlo provato nel giudizio (come giusta causa del licenziamento di una donna).
2) non esiste incompatibilita’ alcuna tra l’incarico di consigliera di parita’ e il rientro sul posto posto di lavoro e non c’era nessun bisogno di contestare tale evenienza poiche’ il giudicante e’ in possesso agli atti del giudizio della normativa di legge che disciplina l’incarico di consigliera di parita’ e che non prevede alcuna incompatibilita’ con il rapporto di lavoro subordinato (Legge 03.08.1999 n 265 art.22 e 26 nonche’ art.18 legge regionale 18/99; dato peraltro sancito dall’Ispettorato del lavoro di Ragusa con la diffida accertativa con acquisito titolo esecutivo del 15 maggio 2013). Anche sotto questo profilo una semplice considerazione: puo’ essere considerata giusta causa di licenziamento una contestazione fondata sull’illegittimità sancita da norme di legge cui la giudice donna Catalano non fa riferimento alcuno? Infine il giudice del lavoro non riconosce che sono stata segretario confederale provinciale della Cgil (nonostante sia allegato al giudizio la prova provata della mia richiesta, con addirittura i comunicati stampa della mia elezione a segretario confederale nell’ottobre del 2002) e quindi nessuna differenza retributiva mi viene accordata nonostante la prova provata del diritto acquisito e perfino riconosciuto dalla controparte (sic…) Ultime chicche: perche’, mi chiedo, il Giudice donna Catalano non si esprime su un’altra domanda inserita nel mio ricorso e cioe’ quella sulle differenze retributive che mi spettano perche’ la Cgil non applica il suo stesso regolamento contrattuale ed economico ai suoi stessi dipendenti come nel mio caso? Questa fattispecie in diritto si definisce lavoro irregolare. E la dott.ssa Catalano non si esprime . Non vorrei pensare che il sig.,anzi la signora Giudice, intenda sancire, con la sua sentenza che la Cgil, per diritto divino e della dott.ssa Catalano, sia perfino esentata dall’applicazione dei contratti collettivi di lavoro per i suoi dipendenti? (questione peraltro gia’ accertata dall’ispettorato del lavoro di Ragusa con diffida tempestivamente depositata in giudizio). Poi la chicca finale: la Catalano, bonta’ sua, con un grande scatto di autorevolezza e grande rispetto della legge, mi riconosce il periodo in cui ho lavorato in nero per la Cgil dal 1998 al 2000 (sancendo cosi’, ma forse non voleva farlo visto che con un artificio letterale non parla neppure di lavoro nero, anche se poi ne ammette l’esistenza…) che la Cgil fa lavorare in nero i suoi dipendenti come e’ accaduto a me, riconoscendomi la regolarizzazione previdenziale e perfino i ratei del TFR, ma non la retribuzione per il suddetto periodo sostenendo (incredibile), peraltro che nel detto periodo non sono stata retribuita? (Non ci sono parole…). Anzi, in conclusione qualcuna, tanto per evidenziare che certamente la mia battaglia per la legalita’, il diritto e la giustizia andra’ avanti e con maggiore determinazione di prima: ovviamente presenterò immediatamente appello avverso questa incredibile, incresciosa, incomprensibile, immotivata, ingiusta (basterebbe che qualcuno, anche non esperto in diritto leggesse semplicemente gli atti processuali) e squalificante sentenza (augurandomi che non si scopra altro), che certamente non fa onore al Giudicante e le cui gravissime omissioni certamente avranno necessita’ di essere adeguatamente attenzionate dagli organi preposti, non solo in sede civile, ma anche e sopratutto in sede ispettiva e di controllo degli organi di autogoverno della magistratura, non volendo pensare affatto che, cio’ e’ avvenuto solo perche’ la mia controparte si chiama Cgil e a cui e’ dovuto” rispetto e dedizione subalterna, fidelistica e partigiana” perfino in un Tribunale della Repubblica e in nome del Popolo Italiano. A differenza della Dott.ssa Catalano, per me la Cgil e’ solo il datore di lavoro che mi ha illegittimamente licenziato, senza che io abbia fatto assolutamente niente. Questo assunto lo dimostrero’ in tutte le sedi, dedicando il resto della mia vita, ove occorresse, a questa battaglia per una giustizia giusta e non strabica, autonoma e libera da qualunque condizionamento di sorta, da qualunque partigianeria politica che umili il diritto, da qualunque casta di potere la condizioni (direttamente o indirettamente) o la voglia condizionare. La Dott.ssa Catalano con questa sentenza ha fornito, suo malgrado, ottimi spunti di ulteriore dibattito, peraltro in un periodo gia’ assai particolare, sui temi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura dalla politica e dai suoi poteri e dalle sue articolazioni, con le sue decisioni palesemente a favore di un datore di lavoro che si chiama Cgil, e facendo un pessimo servizio alla credibilita’ della magistratura stessa.
Romina Licciardi