Effetto trascinamento e preferenza di genere: le novità per votare SCHEDA
In primavera sarà nuovamente tempo di elezioni amministrative. Dove e come si vota? In provincia si voterà in 5 comuni (Pozzallo, Santa Croce Camerina, Chiaramonte, Monterosso, Giarratana). La data presumibile che la Regione ha individuato e messo in agenda è quella del 4 giugno (eventuale ballottaggio il 18), che potrebbe coincidere con l’election day nazionale. L’11 agosto 2016 è stata approvata la nuova legge elettorale siciliana, con la quale si eleggerà anche il sindaco e il consiglio comunale di Santa Croce. Nei comuni fino a 15 mila abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri.
PRESENTAZIONE LISTE
La legge n.215/2012, all’articolo 2, detta nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti di due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni fino a 15 mila abitanti. In particolare l’articolo 2, specifica che nei comuni compresi fra 5 mila e 15 mila abitanti, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati
PREFERENZA DI GENERE
La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione deve anche essere espressa dall’elettore scrivendo il nome ed il cognome o solo quest’ultimo (…) di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l’altra di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi, di tracciare un segno sul simbolo della lista.
EFFETTO TRASCINAMENTO
Nella nuova legge elettorale (n.17/2015) è stato introdotto di nuovo l’effetto trascinamento, ossia il voto dato alla lista o al candidato consigliere comunale andrà automaticamente anche al candidato sindaco. Questo però nel caso in cui non si esprime la preferenza per il candidato sindaco. Infatti rimane il voto disgiunto. L’elettore in sostanza può decidere di votare un candidato sindaco e una lista che sostiene un altro candidato sindaco.
DODICI CONSIGLIERI
Il numero dei componenti di ogni lista al Consiglio comunale è di 12 consiglieri. La maggioranza dei 2/3 dei seggi disponibili (8 consiglieri) vanno alla lista che vince, mentre la minoranza 1/3 dei seggi disponibili (4 consiglieri) alla lista che arriva seconda.
QUATTRO ASSESSORI
Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre.
MOZIONE DI SFIDUCIA
Nei consigli comunali delle città con meno di 15 mila abitanti resta tutto per com’è: il sindaco viene sfiduciato con i due terzi dei voti dei consiglieri.
COMPATIBILITÀ TRA LA CARICA DI CONSIGLIERE E ASSESSORE
- Ogni candidato sindaco dovrà indicare almeno il 50% della propria giunta durante la campagna elettorale;
- Queste persone indicate come futuri assessori possono essere anche scelte tra quelle candidate al ruolo di consigliere e quindi potrebbe esserci qualcuno che sarà eletto;
- Il resto della giunta deve essere scelto dal sindaco eletto nel momento del suo insediamento e può scegliere anche qualcuno che è già stato eletto come consigliere;
- Per quanto riguarda la nomina di consiglieri al ruolo di assessore, la carica di consigliere comunale è compatibile con quella di componente della giunta. La norma, pertanto, introduce la possibilità che i consiglieri possano far parte della giunta, senza perdere lo status di consigliere, in quanto abolisce la causa di incompatibilità prevista dalla precedente normativa. Il numero dei consiglieri che può far parte della giunta non può essere, in ogni caso, superiore alla metà dei componenti della giunta stessa. Nel caso in cui il numero dei componenti delle giunte risultasse dispari si procederà per arrotondamento all’unità inferiore.
- Incompatibilità a far parte della giunta per i congiunti più stretti di sindaco, assessori e consiglieri.