La spending review della Provincia tocca gli studenti disabili: ma è una mossa anti-costituzionale!
Questa è una di quelle notizie che non vorremmo né scrivere né sentire. E’ del tutto ovvio che in tempo di magra qualsiasi pezzo di pane possa sembrare un panettone, ma ciò sicuramente non deve essere esteso a chi non ha neanche il pane. Sembra che l’amministrazione provinciale di Ragusa, in questo periodo retta da un Commissario Straordinario, voglia procedere al taglio sui servizi essenziali e obbligatori rivolti ai diversamente abili. Il taglio potrebbe essere applicato sui costi riguardanti il trasporto degli studenti con problemi di disabilità. Abbiamo utilizzato il condizionale perché ci sembra poco percorribile il percorso che potrebbe utilizzare la Provincia per applicare la tristemente famosa ‘spending review’. Questi i motivi: articoli 3 e 34 della Costituzione, articolo 28 della legge 118/71, sentenza 215/87 della Corte Costituzionale, articoli 12 e 13 della legge 104/92. L’articolo 3 della Carta Costituzionale così recita: “….tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (…)” e, ancora più specifico, l’art.34 così prescrive: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. L’articolo 28 della legge 118/71 prevede, fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica, anche “il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa (…)”. Il trasporto scolastico per le scuole superiori è assicurato dalla Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale e dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/1992: spetta alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori (articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998) e ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori d’istruzione, scuola materna inclusa (il riferimento legislativo è lo stesso). Sorge un’altra problematica: il trasporto scolastico è gratuito oppure no? La risposta s’intuisce già nelle righe precedenti. La normativa (sempre la Legge 118 del 1971) parla espressamente di trasporto gratuito per la scuola dell’obbligo (cioè, a oggi, fino a 16 anni). Questo è fuori discussione: scuola dell’obbligo = trasporto gratuito. La Provincia potrebbe richiedere, dopo il 16° anno d’età, la partecipazione alla spesa in base al reddito familiare o all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Tuttavia la rilettura della Sentenza 215/1987 fa concludere che anche per il completamento delle scuole superiori il trasporto debba essere in tutto e per tutto omogeneo a quello assicurato per la scuola dell’obbligo e quindi anch’esso gratuito. Se non ci sono i fondi sufficienti per assicurare tale diritto, perché non procedere al taglio di spese superflue come i contributi erogati per manifestazioni e sagre varie, le missioni e i viaggi, le consulenze a dirigenti esterni, ecc. I diversamente abili e loro famiglie hanno sicuramente più diritti rispetto ad altri: che si garantisca loro, almeno, il diritto di essere ‘cittadini’ costituzionalmente garantiti.
Ermocrate